Art. 1.

      1. Alle vedove dei mutilati o invalidi per servizio di prima categoria con assegno di superinvalidità è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità, previsti dalla tabella E o riferiti alla medesima tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di cui in vita fruiva il grande invalido.
      2. L'assegno supplementare di cui al comma 1 compete purché le vedove abbiano convissuto con i danti causa e abbiano loro prestato assistenza.